IL GSE HA PREDISPOSTO DELLE PROCEDURE PER CONTINUARE A GARANTIRE GLI INCENTIVI NELLE INSTALLAZIONI SOLARI CHE NEL CORSO DEGLI ANNI HANNO SUBITO UN DETERIORAMENTO DELLE PERFORMANCE E NECESSITANO DI INTERVENTI DI REVAMPING
A CURA DI ACEPER
Gli operatori del settore fotovoltaico possono intervenire su impianti solari incentivati in Conto Energia che abbiano nel corso degli anni subito cali di performance, seguendo delle indicazioni pubblicate dal GSE e che danno loro ai princìpi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico.
Questi interventi possono riferirsi non solo agli impianti stessi ma anche alle strutture edilizie che li ospitano. L’obiettivo è quello di garantire la sussistenza degli incentivi per gli impianti ammessi alle tariffe incentivanti che nel corso degli anni hanno subito un deterioramento dei prodotti ovvero un malfunzionamento grave pregiudicando l’efficienza e la produttività energetica. L’ingegner Carmine Battipaglia, socio specialistico dell’associazione Aceper, ripercorre le modalità operative.
MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI
Un impianto fotovoltaico, durante il periodo di incentivazione e fino alla fine della sua vita utile, può essere oggetto di specifici e idonei interventi di manutenzione che consentano di mantenerlo in efficienza a fronte del naturale prevedibile degrado. Interventi di manutenzione intendono il complesso delle attività tecniche ordinarie e straordinarie per conservare o ripristinare la funzionalità e l’efficienza.
Inoltre, per gli impianti integrati o semplicemente installati su edifici o altre strutture edilizie, possono avere l’esigenza di interventi per ripristinarne o ottimizzarne le prestazioni e i benefici economici a cui sono finalizzati. L’assetto legislativo identifica due attività che il GSE evidenzia nelle procedure: interventi significativi ed interventi non significativi.
INTERVENTI NON SIGNIFICATIVI
Rientrano nella casistica di questi interventi gli impianti con potenza pari o inferiore a 3 kWp che sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi, fatta eccezione per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia prodotta e per la sostituzione o rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici. Viene prevista la possibilità di comunicare l’avvenuta realizzazione di interventi non significativi nel caso in cui il soggetto responsabile di un impianto con accesso ai benefici previsti dalla Legge 129/2010 (c.s. Salva Alcoa) dovesse sostituire un componente minore dell’impianto con un altro di recente
fabbricazione. Il GSE, in fase di verifica sullo stesso impianto, potrebbe contestare che l’anno di fabbricazione del componente è successivo alla data dichiarata di fine lavori, ragion per cui il componente andrebbe sicuramente dichiarato in Siad al GSE.
Se l’impianto supera i 3 kWp ci sono interventi non significativi per i quali comunque non è previsto l’invio di alcuna comunicazione al GSE: spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori; installazione di dispositivi elettronici; sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto; interventi effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l’impianto è stato installato che non comportino variazioni dei requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato; sostituzione degli inverter installati su impianti che non beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all’utilizzo di componentistica made in EU; interventi di potenziamento non incentivati.
INTERVENTI SIGNIFICATIVI
Rientrano nella casistica degli interventi significativi i lavori che includono lo spostamento dell’impianto, la sostituzione dei moduli fotovoltaici, la rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici, la sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all’utilizzo di componentistica made in EU. Gli altri interventi contemplati in questa categoria sono: interventi di modifica edilizia all’immobile e/o al manufatto su cui è installato l’impianto; variazioni della configurazione dell’impianto ovvero variazione del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto; modifiche del punto di connessione; installazione di sistemi di accumulo dell’energia prodotta.
E SE SPOSTO L’IMPIANTO?
Per gli impianti installati in contesti residenziali, il sito di prima installazione coincide con la singola unità immobiliare o con l’insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle relative pertinenze, nella disponibilità del soggetto responsabile dell’impianto, identificato dai riferimenti catastali e in particolare dalla particella e suoi subalterni.
Per gli impianti installati in contesti diversi da quelli residenziali, ad esempio industriali o commerciali, il sito di prima installazione coincide con l’insieme delle unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, dove è situata la realtà industriale o commerciale nella disponibilità del Soggetto Responsabile. Inoltre nei casi di impianti installati a terra, il sito di prima installazione coincide con l’insieme delle particelle catastali contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell’impianto.
Il “sito di prima installazione” si identifica a partire dai riferimenti catastali (Comune, Sezione, Foglio, Particella, Subalterno) dell’immobile o del compendio immobiliare che ospita l’impianto fotovoltaico, ovvero dai riferimenti catastali del terreno nel caso di impianti installati a terra.
Lo spostamento, che può riguardare anche solo parte dei moduli fotovoltaici, è consentito a condizione che le superfici o le aree su cui insiste l’impianti risultino nella disponibilità del Soggetto Responsabile alla data di realizzazione dell’intervento. Lo spostamento dell’impianto potrà avvenire anche al di fuori del “sito di prima installazione” qualora ne derivi da cause di forza maggiore, da eventi imprevedibili.
Per maggiori informazioni
Aceper – Associazione Consumatori e Produttori Energie Rinnovabili
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Vedi qui l’articolo completo di ACEPER pag. 75
Fonte: Solare B2B – Dicembre 2025
